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Sez. 5, Ordinanza n. 34421 del 11/12/2023 (Rv. 669854 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Fallimento del contribuente imprenditore - Credito erariale ammesso al passivo - Controcredito del fallimento - Fermo amministrativo dell'Erario - Ammissibilità - Rigetto dell'istanza di compensazione parziale - Irrilevanza - Ragioni. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669854-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

In tema di fallimento del contribuente imprenditore, l'Amministrazione, dopo l'insinuazione al passivo di un credito erariale non contestato sorto prima del fallimento, può adottare il fermo amministrativo di cui all'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, sebbene il giudice delegato abbia respinto, con provvedimento non impugnato, la sua istanza di compensazione parziale con un minor controcredito che, parimenti non contestato e ceduto ad un terzo, sia esposto in dichiarazione dal curatore e derivi da rapporti di imposta anteriori al fallimento, poiché tale provvedimento ha efficacia unicamente endofallimentare ai fini del realizzo del maggior credito nel rispetto del concorso dei creditori, ma non impedisce che, al di fuori del fallimento, l'Amministrazione possa opporre al cessionario del minor credito l'eccezione di compensazione, a cautela della quale il fermo è tipicamente preordinato.

Regio Decr. del 1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1243 com. 1, Cod. Civ. art. 1263, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)