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Sez. 5, Sentenza n. 19904 del 05/10/2016 (Rv. 641249 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - TERRITORI MONTANI - IN GENERE | Acquisto di fondi rustici - Concessione dell'agevolazione ex art. 7 della l. n. 984 del 1977 - Mancata approvazione ed esecuzione del piano di coltura ex art. 10 della medesima legge - Revocabilità dell'agevolazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641249-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - TERRITORI MONTANI - IN GENERE

In materia di agevolazioni tributarie, il presupposto per usufruire della tassazione agevolata prevista dall'art. 7, comma 4, lett. b), della l. n. 984 del 1977, è la mera idoneità dei fondi rustici oggetto di acquisto ad aumentare l'efficienza dell'azienda, ed il relativo reddito, attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali, senza che sia richiesta l'effettiva realizzazione di interventi di forestazione, sicché le agevolazioni medesime non possono essere revocate qualora nei tre anni dall'acquisto del fondo non sia intervenuta l'approvazione o l'esecuzione del piano di coltura e forestazione, previsto dal successivo art. 10.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1977 num. 984 art. 3, Legge 27/12/1977 num. 984 art. 7, Legge 27/12/1977 num. 984 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)