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Sez. 5, Sentenza n. 24264 del 18/11/2011 (Rv. 620275 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - TERRITORI MONTANI - IN GENERE | Tassazione agevolata ex art. 7 della legge n. 984 del 1977 - Presupposti - Requisito soggettivo - Insufficienza - Idoneità oggettiva del fondo ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620275-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - TERRITORI MONTANI - IN GENERE

In materia di agevolazioni tributarie, per usufruire dell'imposizione agevolata prevista dall'art. 7, comma quarto, lett. b), della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è insufficiente la sola esistenza della qualità soggettiva, richiesta dalla norma, di essere l'acquirente una azienda forestale, poiché la legge riconosce il beneficio del pagamento dell'imposta in misura fissa per gli atti di acquisto in proprietà di fondi rustici soltanto ove i fondi acquistati siano "idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali". (In applicazione di questo principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il riconoscimento del beneficio in relazione all'acquisto di un fondo oggettivamente inidoneo a far conseguire all'acquirente le finalità volute dal legislatore).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1977 num. 984 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)