Sez. 5, Sentenza n. 13656 del 12/06/2009 (Rv. 608493 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - TERRITORI MONTANI - IN GENERE | Acquisto di fondi rustici - Concessione dell'agevolazione ex art. 7 della legge n. 984 del 1977 - Mancata approvazione ed esecuzione del piano di coltura ex art. 10 della legge n. 984 del 1977 - Revocabilità dell'agevolazione - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - TERRITORI MONTANI - IN GENERE
In materia di agevolazioni tributarie, il presupposto per usufruire della tassazione agevolata prevista dall'art. 7, comma 4, lett. b), della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è la mera idoneità dei fondi rustici oggetto di acquisto ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito, attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali, senza che sia richiesta l'effettiva realizzazione di interventi di forestazione, ai sensi dell'art. 10 della citata legge; ne consegue che le agevolazioni medesime non possono essere revocate, qualora nei tre anni dall'acquisto del fondo non sia intervenuta l'approvazione o l'esecuzione del piano di coltura e forestazione, previsto dal citato art. 10.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1977 num. 984 art. 3, Legge 27/12/1977 num. 984 art. 7, Legge 27/12/1977 num. 984 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)