Sez. 1, Sentenza n. 1590 del 20/05/1985 Cc. (dep. 12/06/1985) Rv. 169724 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - COMPATIBILITÀ COL SEGRETO ISTRUTTORIO - NECESSITÀ - ORDINANZE DI RIESAME DEL TRIBUNALE - EFFICACIA DELLE FONTI DI PROVA - MOTIVAZIONE COMPATIBILE COL SEGRETO ISTRUTTORIO - NECESSITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - COMPATIBILITÀ COL SEGRETO ISTRUTTORIO - NECESSITÀ - ORDINANZE DI RIESAME DEL TRIBUNALE - EFFICACIA DELLE FONTI DI PROVA - MOTIVAZIONE COMPATIBILE COL SEGRETO ISTRUTTORIO - NECESSITÀ.*
La motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale deve contenere, a norma dell'art. 264, secondo comma cod. proc. pen., la "specifica enunciazione degli indizi di colpevolezza" compatibile con il segreto istruttorio, sicché non può pretendersi che siano esposte le ragioni dell'efficacia probatoria degli indizi stessi. Pertanto, se la compatibilità col segreto istruttorio vale per i provvedimenti coercitivi, essa opera altresì in relazione alle ordinanze di riesame del tribunale, al quale, quindi, non può chiedersi di porre in evidenza la concreta efficacia indiziante delle singole fonti di prova, ossia la Rilevanza e la influenza delle prove stesse. (V mass n 164443; (V mass n 162516; (V mass n 166570; (Conf mass n 158876).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 264 com. 2, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)