Sez. 2, Sentenza n. 3251 del 17/10/1984 Cc. (dep. 08/11/1984) Rv. 166570 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Il controllo di legittimità consentito sull'ordinanza di riesame pronunciata dal tribunale della libertà può esercitarsi soltanto sulla motivazione del provvedimento, nei limiti dei vizi denunciati e nell'ambito della sufficienza e specificità dei fatti indizianti e della loro aderenza alla realtà processuale. È esclusa, pertanto, ogni indagine sulla concreta consistenza dei detti indizi e sull'attendibilità delle fonti, trattandosi di questioni di fatto rimesse, come tali, all'apprezzamento del giudice di merito. (V mass n 158876).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 quater, Cod. Proc. Pen. art. 264 com. 2, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 9, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)