Sez. 5, Sentenza n. 1129 del 07/04/1983 Cc. (dep. 02/05/1983) Rv. 158876 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - IN ORDINE ALLA SUFFICIENZA DEGLI INDIZI - NUOVA DISCIPLINA - ENUNCIAZIONE SPECIFICA DEGLI INDIZI - ESTREMI - RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI DEDUCIBILI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - IN ORDINE ALLA SUFFICIENZA DEGLI INDIZI - NUOVA DISCIPLINA - ENUNCIAZIONE SPECIFICA DEGLI INDIZI - ESTREMI - RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI DEDUCIBILI.*
La motivazione dei provvedimenti coercitivi deve contenere, a norma dell'art. 264, secondo comma, cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 10 legge 12 agosto 1982, n. 532, la "specifica enunciazione degli indizi di colpevolezza", compatibilmente con il segreto istruttorio; se occorre, dunque, che gli indizi siano individuati e partitamente indicati, non è richiesto - stante anche il perdurante limite della salvaguardia del segreto istruttorio - che siano indicate le ragioni della loro efficacia. Dimodoché, il ricorso per Cassazione previsto dai nuovi articoli 263 bis e 263 quater cod. proc. pen. rispettivamente avverso i mandati e gli ordini per i quali non è data richiesta di riesame e avverso l'ordinanza del tribunale che decide sul riesame, non può proporsi per motivi che investano la consistenza degli indizi (l'imputato che voglia ottenere tale controllo deve proporre richiesta di scarcerazione a norma dell'art. 269 cod. proc. pen.), ma è esperibile solo se l'indicazione delle fonti di accusa sia stata del tutto omessa o affidata a vaghe o aspecifiche enunciazioni. (V mass n 147802; (V mass n 147072; (V mass n 148052).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)