Sez. U - , Ordinanza n. 11258 del 06/04/2022 (Rv. 664653 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Conflitto reale, positivo o negativo, di giurisdizione - Presupposti - Cause aventi parziale diversità di soggetti e di "petitum" - Ammissibilità – Condizioni - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE
La denuncia del conflitto reale, positivo o negativo di giurisdizione, a norma dell'art. 362 c.p.c., è ammissibile anche nel caso in cui fra i giudizi, svolti dinanzi a due diversi ordini giurisdizionali, vi sia una parziale diversità di "petitum" formale, allorchè questa sia comunque posta in relazione alla medesima "causa petendi". (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso in un caso in cui, in riferimento ad una convenzione urbanistica, il Tar aveva denegato la sua giurisdizione, in ordine alla domanda di annullamento del provvedimento comunale di notifica delle spese sostenute in danno per la realizzazione di un canale di scolo e dell'ordinanza-ingiunzione emessa dallo stesso Comune per il pagamento di ratei scaduti, ed il tribunale adito aveva, a sua volta, denegato la giurisdizione ordinaria in relazione alla domanda di annullamento della medesima ordinanza-ingiunzione).
Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)