Sez. 1, Sentenza n. 20908 del 28/04/2015 Cc. (dep. 20/05/2015) Rv. 263612 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE | Reato associativo - Criterio di cui all'art. 8, comma terzo, cod. proc. pen. - Applicazione.
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE
Ai fini della individuazione della competenza territoriale in relazione ai delitti associativi, trattandosi di reati permanenti, deve ritenersi operante il criterio di cui all'art. 8, comma terzo, cod.proc.pen., per effetto del quale il giudice cui spetta la cognizione della regiudicanda รจ quello del luogo in cui la struttura organizzata inizia ad essere operativa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)