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Sez. L, Sentenza n. 4074 del 27/04/1987 (Rv. 452860 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - SUSSIDIARIETÀ DEGLI ALTRI CRITERI - FATTISPECIE (INTERPRETAZIONE DELL'ART. 19 CCNL 16 LUGLIO 1979 PER I DIPENDENTI DI AZIENDE METALMECCANICHE A PARTECIPAZIONE STATALE).*
Stato
decisa il 1987-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452860-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - SUSSIDIARIETÀ DEGLI ALTRI CRITERI - FATTISPECIE (INTERPRETAZIONE DELL'ART. 19 CCNL 16 LUGLIO 1979 PER I DIPENDENTI DI AZIENDE METALMECCANICHE A PARTECIPAZIONE STATALE).*

Anche con riguardo ai contratti collettivi di lavoro nella interpretazione del contratto il giudice è tenuto ad indagare quale sia stata la comune volontà dei contraenti, ma qualora il senso letterale della convenzione riveli, con chiarezza ed univocità, siffatta volontà e non sussista alcuna ragione di divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una ulteriore interpretazione è inammissibile, poiché condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti. (nella specie la sentenza impugnata - cassata dalla suprema Corte - aveva interpretato l'art. 19 CCNL 16 luglio 1979 per i dipendenti di aziende metalmeccaniche a partecipazione statale nel senso che lo Obbligo, facente carico sul lavoratore assente dal servizio perché ammalato, di avvertire l'azienda entro il secondo giorno di assenza e di inviare entro tre giorni dall'inizio della stessa il certificato medico potesse essere soddisfatto col solo invio mediante lettera raccomandata di tale certificato, anche se poi di fatto pervenuta al datore di lavoro oltre il termine suddetto; la suprema Corte ha censurato tale interpretazione per aver omesso di rilevare il carattere autonomo dell'Obbligo di avvertire tempestivamente l'azienda per porla in grado di adottare gli opportuni provvedimenti di controllo ed organizzativi, Obbligo che non poteva ritenersi soddisfatto dalla mera spedizione del certificato medico). (V 2525/84, mass n 434546).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1979 num. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)