Sez. L, Sentenza n. 2525 del 18/04/1984 (Rv. 434546 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - SUSSIDIARIETÀ DEGLI ALTRI CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - SUSSIDIARIETÀ DEGLI ALTRI CRITERI.*
Nell'interpretazione dei contratti il giudice è tenuto ad indagare quale sia stata la comune volontà dei contraenti, ma qualora il senso letterale della convenzione riveli, con chiarezza ed univocità, siffatta volontà e non sussista alcuna ragione di divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una ulteriore interpretazione è inammissibile, poiché condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti. (nella specie, la sentenza impugnata - cassata dalla suprema Corte - aveva interpretato gli artt. 12 e 17 dell'accordo 15 gennaio 1970 tra il comune di Milano e l'ordine dei medici della provincia nel senso che il compenso orario di lire quattromila, fissato con decorrenza dall'1 febbraio 1969, dovesse essere adeguato ad ogni scadenza triennale, ove l'indice del costo della vita fosse stato superiore al dieci per cento, in base alla complessiva svalutazione frattanto intervenuta). (Conf 180/81, mass n 410582; (Conf 3346/75, mass n 377481, seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)