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Sez. L, Sentenza n. 5320 del 03/10/1988 (Rv. 459972 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO AL SIGNIFICATO DELLE ESPRESSIONI USATE DAI CONTRAENTI - PORTATA - FATTISPECIE RELATIVA AI CONTRATTI COLLETTIVI 16 LUGLIO 1979 E 20 APRILE 1983 PER LE AZIENDE METALMECCANICHE A PARTECIPAZIONE STATALE.*
Stato
decisa il 1988-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459972-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO AL SIGNIFICATO DELLE ESPRESSIONI USATE DAI CONTRAENTI - PORTATA - FATTISPECIE RELATIVA AI CONTRATTI COLLETTIVI 16 LUGLIO 1979 E 20 APRILE 1983 PER LE AZIENDE METALMECCANICHE A PARTECIPAZIONE STATALE.*

Anche in tema d'interpretazione dei contratti collettivi trova applicazione la regola che impone di riferirsi anzitutto al significato delle espressioni usate dai contraenti, il quale ha valore esaustivo ove univoco alla stregua non di una singola parte della dichiarazione contrattuale ma in base ad una valutazione complessiva (ex art. 1363 cod. civ.) delle varie clausole in cui tale dichiarazione si articola. (nella specie, la suprema Corte ha cassato in parte l'impugnata sentenza, osservando che la comunicazione relativa al lavoro straordinario, imposta alle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale dagli artt. 6, parte speciale sez. A, e 7, parte speciale sez. C, dei contratti collettivi 16 luglio 1979 e 20 aprile 1983, è solo preventiva e concerne i singoli lavoratori chiamati alla prestazione anzidetta). (V 4074/87, mass n 452860; (V 2450/85, mass n 440294).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)