Sez. 5, Sentenza n. 38774 del 24/10/2002 Ud. (dep. 19/11/2002) Rv. 223362 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO | Produzione di documenti in lingua straniera a comprova dell'impedimento - Obbligo del giudice di disporre la traduzione per deliberare circa l'eventuale dichiarazione di contumacia - Sussistenza.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO
In tema di impedimento a comparire, il giudice è tenuto a valutare la documentazione di parte dalla quale dovrebbe desumersi l'assoluta impossibilità di comparizione dell'imputato (per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento) anche quando consista in atti redatti in lingua straniera, atteso che: l'art. 242, comma 1, cod. proc. pen., prescrive la traduzione di ogni documento acquisito quando sia necessaria per la sua comprensione; l'art. 124 cod. proc. pen. impone l'osservanza anche delle norme non corredate da sanzione di nullità; comunque l'omessa considerazione di elementi rilevanti per la dichiarazione di contumacia inficia la motivazione del relativo provvedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 242, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 242, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 124, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 124, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)