Sez. 5, Sentenza n. 21952 del 20/02/2001 Ud. (dep. 31/05/2001) Rv. 219457 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Atti già formati da acquisire al procedimento - Obbligo di traduzione nella lingua italiana - Esclusione.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA
L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti, già formati, da acquisire al procedimento medesimo. (Fattispecie in cui il ricorrente, cittadino italiano di lingua tedesca, aveva dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per omessa traduzione in lingua italiana degli atti e documenti acquisiti al processo e redatti in tedesco).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 237, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 237, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 242, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 242
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)