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Sez. 2, Sentenza n. 47678 del 24/10/2003 Ud. (dep. 12/12/2003) Rv. 227691 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO | Certificazione medica - Contenuto - Motivi di salute - Impossibilità a comparire - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227691-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO

In tema di impedimento dell'imputato a comparire al dibattimento deve ritenersi idonea a documentare l'effettiva sussistenza di un impedimento assoluto a comparire la certificazione sanitaria dalla quale emerga che lo stesso trovi causa in un motivo di salute, effettivo ed attuale, quale che sia il grado di pericolo che la malattia in atto comporta, poiché il diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuto come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" in base all'art. 32 della Costituzione, non può essere sottoposto a graduazioni o essere misurato nella sua entità, ma deve essere garantito nella sua interezza.(Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto sussistente il legittimo impedimento dell'imputato a comparire in base ad un certificazione medica che "sconsigliava" l'allontanamento dello stesso dal reparto di degenza dell'ospedale ove era ricoverato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 484 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)