Sez. L, Sentenza n. 5033 del 05/06/1997 (Rv. 504963 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo - Legittimazione passiva - Dell'ente Ferrovie dello Stato.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
La presentazione delle domande di equo indennizzo da parte dei dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato (successivamente trasformato in società per azioni) soggiace alla disciplina di cui all'art. 38 D.M. 19 dicembre 1958 n. 2716 (emanato in forza dell'art. 208 legge 26 marzo 1958 n. 425), che, nel prevedere che la domanda del dipendente deve essere presentata al Direttore centrale o al Direttore compartimentale competente dell'ente medesimo, individua in quest'ultimo il soggetto obbligato alla prestazione, senza che deroghe siano state apportate né dalla legge 6 ottobre 1981 n.564 (che ha regolato la materia dell'equo indennizzo), né dalla legge 17 maggio 1985 n.210 (istitutiva dell'ente), né dall'ulteriore normativa successiva. Pertanto legittimato passivo a resistere in giudizio alla domanda del lavoratore è l'ente suddetto e non già il Ministero dei trasporti.
Riferimenti normativi: Legge 23/03/1958 num. 425 art. 49, Legge 23/03/1958 num. 425 art. 56, Legge 23/03/1958 num. 425 art. 91, Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11, Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST., DM Trasporti 19/12/1958
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)