diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8604 del 16/07/1992 (Rv. 478199 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Malattie e infortuni | Disciplina dell'equo indennizzo - Provvedimenti ministeriali ex art. 208 legge n. 425 del 1958 - Natura - Effetto innovativo - Estensione all'art. 38 del D.M. 19 dicembre 1958 art. 2716 sul termine per la presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio - Esclusione - Illegittimità di detta norma - Inammissibilità - Sanatoria ex art. 11 legge n. 564 del 1981 - Applicabilità alla decadenza connessa a detto termine.
Stato
decisa il 1992-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478199-01

Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Malattie e infortuni

I provvedimenti emanati dal Ministro dei Trasporti in forza della specifica competenza attribuitagli dall'art. 208 della legge 26 marzo 1958 n. 425 sono inquadrabili nella categoria dei regolamenti indipendenti o liberi (detti pure, impropriamente, delegati), che costituiscono atti di normazione secondaria aventi forza di legge ed idonei, pertanto, nell'ambito loro riconosciuto, ad innovare - col solo limite del rispetto della costituzione e dei principi dell' ordinamento - rispetto alle regole fissate con norme primarie. Peraltro, un tale effetto innovativo, rispetto alla disciplina dell' equo indennizzo per i ferrovieri fissata dalla norma primaria, non può essere attribuito all'art. 38 del D.M. 19 dicembre 1958 n. 2716 (relativo al termine per la presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio), giacché detto articolo, nel fissare tale termine, ha soltanto attuato, sulla base della specifica competenza attribuita al Ministro dalla legge, un elemento normativo in essa implicito (norma "infra legem"); con la conseguenza che, anche ove si volesse negare l'inquadramento suindicato ed attribuire invece al D.M. in questione la natura di mero regolamento di esecuzione (fonte secondaria sprovvista di forza di legge ed inidonea a derogare a norme primarie), dovrebbe pur sempre escludersi l'illegittimità del ridetto art. 38, che prevede una decadenza alla quale è applicabile la sanatoria prevista dall'art. 11 della legge 6 ottobre 1981 n. 564.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 4, Legge 26/03/1958 num. 425 art. 208, Legge 26/03/1958 num. 425 art. 209, Decr. Minist. Trasporti 19/12/1958 num. 2716 art. 38, Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)