Sez. 6, Sentenza n. 173 del 26/09/1984 Ud. (dep. 10/01/1985) Rv. 167308 - 01
EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINATA ALLA DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE ABUSIVA - ILLEGITTIMITÀ - RATIO.*
EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINATA ALLA DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE ABUSIVA - ILLEGITTIMITÀ - RATIO.*
In materia di reati edilizi, deve considerarsi illegittima la pronuncia che subordina la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla condizione della demolizione del manufatto abusivo, in quanto, diversamente opinando, si realizzerebbe una indebita ingerenza dell'autorità giudiziaria in un settore di Competenza dell'autorità amministrativa, la quale in materia può adottare provvedimenti di varia natura, alternativi e discrezionali con i quali la detta condizione interferirebbe, comprimendoli indebitamente. (Conf mass n 163827).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 128
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)