Sez. 6, Sentenza n. 4312 del 07/02/1985 Ud. (dep. 07/05/1985) Rv. 169050 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINAZIONE ALLA DEMOLIZIONE DELL'OPERA ABUSIVA - ILLEGITTIMITÀ.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINAZIONE ALLA DEMOLIZIONE DELL'OPERA ABUSIVA - ILLEGITTIMITÀ.*
L'art. 165 cod. pen. prevede la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena alla rimozione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, salvo il caso in cui "la legge disponga altrimenti. In materia edilizia l'art. 15 legge 28 gennaio 1977 n. 10 riserva ogni possibilità di intervento (demolizione ed acquisizione gratuita delle opere e del suolo) soltanto all'autorità amministrativa, escludendo il concorrente potere del giudice ordinario. Ne deriva che è illegittima, nell'ipotesi di costruzione abusiva, la subordinazione del beneficio de quo alla demolizione del manufatto realizzato senza concessione. (Conf mass n 167308; (Conf mass n 166694; (Conf mass n 166580; (Conf mass n 165778; (Conf mass n 165440; (Conf mass n 163827; (Conf mass n 163826; (Conf mass n 162769; (Conf mass n 160879).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 128
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)