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Sez. 6, Sentenza n. 5368 del 25/01/1985 Ud. (dep. 28/05/1985) Rv. 169484 - 01

EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINATA ALLA DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE ABUSIVA - CASI DI LEGITTIMITÀ ED ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169484-01

EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINATA ALLA DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE ABUSIVA - CASI DI LEGITTIMITÀ ED ILLEGITTIMITÀ.*

In materia di reati edilizi, deve considerarsi illegittima la pronuncia che subordina la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo quando l'ordine di demolizione, sia pure indiretto, impartito dal giudice penale attraverso l'apposizione della condizione, può effettivamente interferire con le potestà discrezionali riconosciute al sindaco dall'art. 15 legge 28 gennaio 1977, n. 10, sulla edificabilità dei suoli, in particolare con quella di disporre l'acquisizione dell'opera al patrimonio indisponibile del comune. La pronuncia medesima deve essere, invece, considerata legittima qualora l'autorità amministrativa sia rimasta inerte di fronte all'abuso edilizio, non adottando alcun provvedimento e non dando neppure inizio all'attività sanzionatoria. (contra mass n 167308; (contra mass n 166694; (contra mass n 166580; (contra mass n 165778).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 128

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)