Sez. L, Sentenza n. 3585 del 12/06/1982 (Rv. 421547 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - MANCATA INDICAZIONE DEL NOME DELL'AVVOCATO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - MANCATA INDICAZIONE DEL NOME DELL'AVVOCATO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
La mancata indicazione nella procura del nome dell'avvocato al quale la stessa è conferita non determina inammissibilità del ricorso per Cassazione dal cui contesto tale nome sia desumibile. (nella specie, per essere stato fatto, nell'intestazione del ricorso, riferimento alla procura conferita in calce, con espressa menzione del nome dell'avvocato che aveva effettivamente sottoscritto per autentica la procura medesima). (V 1103/80, mass n 404575; (V 124/78, mass n 389418; (V 970/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)