Sez. 3, Sentenza n. 6455 del 29/10/1983 (Rv. 431190 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - INDICAZIONE NOMINATIVA DELL'AVVOCATO - MANCANZA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - INDICAZIONE NOMINATIVA DELL'AVVOCATO - MANCANZA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Quando la procura al difensore sia apposta a margine del ricorso per Cassazione, la Mancanza in essa dell'indicazione nominativa del professionista non determina la nullità della procura, allorché il suo destinatario risulti inequivocabilmente dal testo complessivo del ricorso, di cui il mandato costituisce parte integrante. È pertanto valida la procura qualora nell'epigrafe del ricorso sia espressamente indicato il nominativo del difensore "per procura a margine" e lo stesso abbia sottoscritto il ricorso, nonché, per autentica della firma del ricorrente, la procura medesima. (V 3585/82, mass n 421547; (V 1281/79, mass n 397526; (Conf 1103/80, mass n 404575).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)