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Sez. 3, Sentenza n. 1103 del 14/02/1980 (Rv. 404575 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - MANCANZA DELL'INDICAZIONE NOMINATIVA DEL PROFESSIONISTA - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - INDICAZIONE DEL DIFENSORE 'PER PROCURA A MARGINÈ NELL'EPIGRAFE DEL RICORSO, SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO E DELLA PROCURA PER AUTENTICA DA PARTE DEL DIFENSORE MEDESIMO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1980-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404575-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - MANCANZA DELL'INDICAZIONE NOMINATIVA DEL PROFESSIONISTA - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - INDICAZIONE DEL DIFENSORE 'PER PROCURA A MARGINÈ NELL'EPIGRAFE DEL RICORSO, SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO E DELLA PROCURA PER AUTENTICA DA PARTE DEL DIFENSORE MEDESIMO - SUFFICIENZA.*

Quando la procura all'avvocato sia apposta a margine del ricorso per Cassazione, la Mancanza in essa dell'indicazione nominativa del professionista non determina la nullita della procura allorche il suo destinatario risulti inequivocabilmente dal testo complessivo del ricorso, di cui il mandato costituisce parte integrante. E pertanto valida la procura qualora nell'epigrafe del ricorso sia espressamente indicato il nominativo del difensore 'per procura a marginé e lo stesso abbia sottoscritto il ricorso, nonche, per autentica della firma del ricorrente, la procura stessa. (V 4689/77, mass n 388285; (Conf 124/78, mass n 389418 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)