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Sez. 3, Sentenza n. 3314 del 27/10/1972 (Rv. 361134 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA - ESONERO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - ENTI PREVIDENZIALI SOGGETTI - INAIL - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361134-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA - ESONERO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - ENTI PREVIDENZIALI SOGGETTI - INAIL - INCLUSIONE.*

L'Inail deve considerarsi compreso fra gli enti nei confronti dei quali l'art 57 della legge 30 aprile 1969, n 153, dispone l'esonero del lavoratore soccombente dal pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio in favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che il giudizio intentato verso gli stessi non sia manifestamente infondato e temerario. (V 1315'70, mass n 347028).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)