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Sez. L, Sentenza n. 1026 del 12/04/1974 (Rv. 368974 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA - ESONERO PER IL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONTROVERSIE CON L'INAIL - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1974-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368974-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA - ESONERO PER IL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONTROVERSIE CON L'INAIL - APPLICABILITA.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale 1 marzo 1973, n 23, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art 57 della legge 30 aprile 1969, n 153, il beneficio dell'esenzione delle spese di giudizio si applica anche alle controversie del lavoratore nei confronti dell' Inail, purche sussistano le condizioni obiettive previste dalla norma e cioe che si tratti di lite non manifestamente infondata e non temeraria. (Conf 3608'72, mass n 361606; 3314'72, mass n 361134).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)