Sez. 1, Sentenza n. 3026 del 14/11/1973 (Rv. 366742 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INTERESSE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA ALL'IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI - QUESTIONI SULLA LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM E AD PROCESSUM - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INTERESSE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA ALL'IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI - QUESTIONI SULLA LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM E AD PROCESSUM - INAMMISSIBILITA.*
Al regolamento di Competenza - che ha natura di mezzo di impugnazione - e certamente applicabile il principio generale secondo cui la legittimazione (attiva) a proporre l'impugnazione e quella (passiva) a resistere ad esso sono indissolubilmente legate alla posizione formale di parte, rispettivamente soccombente o vittoriosa. Qualsiasi problema che vada oltre siffatto riscontro di carattere formale, ed attenga alla legittimazione attiva o passiva ad processum o ad causam, delle parti, e inammissibile in Sede di regolamento di Competenza, il cui unico thema decidendi riguarda l'individuazione del giudice competente a conoscere della causa, con esclusione di ogni altra questione, sia processuale sia sostanziale, che non incida sull'attribuzione della Competenza. (Conf 696/71, mass n 350473; 475/71, mass n 350097; (Conf 1212/67, mass n 327699).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)