Sez. L, Sentenza n. 4625 del 15/04/1992 (Rv. 476822 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione ai superstiti - Riversibilità - In genere | Maggiorazione ex art. 6 legge n. 140 del 1985 - Spettanza ai soggetti appartenenti alle categorie ex legge n. 336 del 1970 - Superstiti di pensionati ex combattenti ed equiparati deceduti prima della legge n. 140 citata - Estensione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione ai superstiti - Riversibilità - In genere
La disposizione dell'art. 6, primo comma della legge 15 aprile 1985 n. 140 - che, a domanda degli interessati, attribuisce ai soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni e integrazioni una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione nella misura di lire trentamila mensili - trova applicazione anche in materia di pensione di riversibilità spettante ai superstiti di pensionati ex combattenti ed equiparati, ancorché deceduti prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 140 del 1985, considerato che tali superstiti vanno identificati negli interessati nel citato art. 6, secondo comma, e che rivendicano il riconoscimento di una preesistente situazione giuridica destinata ad incidere, quanto agli effetti da tale norma previsti, sul proprio trattamento di riversibilità, senza alcuna limitazione temporale, stante anche il disposto dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988 n. 544.
Riferimenti normativi: Legge 15/04/1985 num. 140 art. 6 CORTE COST., Legge 29/12/1988 num. 544 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)