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Sez. 1, Sentenza n. 7488 del 24/08/1994 (Rv. 487758 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Assegno di mantenimento - Domanda di adeguamento nel corso del giudizio di divorzio - Ammissibilità - Limite.
Stato
decisa il 1994-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487758-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

Poiché l'assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi in regime di separazione è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio, deve sempre ritenersi ammissibile - proprio per l'opportunità del "simultaneus processus" innanzi allo stesso giudice per la definizione delle questioni patrimoniali indubbiamente connesse - la domanda di adeguamento dell'assegno di separazione nel corso del giudizio di divorzio, anche se il coniuge che tale adeguamento richiede non si opponga alla pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e richieda, contestualmente, la corresponsione dell'assegno di divorzio ai sensi dell'art. 5 legge n. 898 del 1970 e sempre che non si richieda, per lo stesso periodo, la concessione di entrambi gli assegni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)