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Sez. U, Sentenza n. 5812 del 23/11/1985 (Rv. 443001 - 01)

ENTI PUBBLICI - IN GENERE - FONDAZIONE - PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO - RICONOSCIMENTO - NECESSITÀ - PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ NON DI LUCRO E SOGGEZIONE A CONTROLLI ED INGERENZA DELL'AUTORITÀ GOVERNATIVA - IRRILEVANZA - RICOVERO E CURA DEGLI INFERMI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443001-01

ENTI PUBBLICI - IN GENERE - FONDAZIONE - PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO - RICONOSCIMENTO - NECESSITÀ - PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ NON DI LUCRO E SOGGEZIONE A CONTROLLI ED INGERENZA DELL'AUTORITÀ GOVERNATIVA - IRRILEVANZA - RICOVERO E CURA DEGLI INFERMI - IRRILEVANZA.*

In difetto del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, una Fondazione non è qualificabile come ente pubblico (non economico), anziché come ente privato, per il solo fatto che persegua finalità non di lucro e che sia soggetta a controlli ed ingerenza dell'autorità governativa, trattandosi di caratteristiche proprie anche delle fondazioni di diritto privato, né per la circostanza che operi nel settore del ricovero e della cura degli infermi (nella specie, trattandosi della Fondazione "clinica del lavoro" di Pavia), essendo tale attività espletabile anche da istituti privati (art. 42 della legge 23 dicembre 1978 n. 833). (V 6366/82, mass n 423993).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 11, Cod. Civ. art. 12 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)