Sez. L, Sentenza n. 3418 del 02/04/1998 (Rv. 514154 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Da parte del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Coerenza e sufficienza della motivazione e rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale - Precedenti decisioni assunte con riferimento a sentenze di merito applicative delle medesime norme contrattuali - Irrilevanza - Fattispecie relativa alle norme della contrattazione collettiva, anteriore al 31 dicembre 1981, applicabile al personale della soc. SAIPEM imbarcato su navi, in materia di trattamento economico per il lavoro prestato a bordo nelle giornate domenicali.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione data dal giudice di merito al contratto collettivo di diritto comune è censurabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della sussistenza di una motivazione coerente e logica nonché del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, senza che in proposito assumano rilievo precedenti decisioni adottate nell'esame di sentenze applicative delle medesime norme contrattuali, dovendo il controllo esser condotto in concreto con riferimento esclusivo alla sentenza investita del ricorso (Nella specie la S.C., nella consapevolezza dell'opposto esito di analoga controversia fra le stesse parti, dopo aver ribadito il principio secondo cui al giudice investito di una domanda di compenso aggiuntivo per il lavoro domenicale spetta di stabilire se, in presenza di condizioni di favore riservate ai soli dipendenti che per effetto dei turni di servizio prestano la loro opera nelle giornate di domenica, l'intero trattamento differenziale o la parte di esso non imputabile a specifiche cause sia diretta o no a compensare la maggior penosità del lavoro domenicale e se sia a tal fine adeguata, ha confermato - avendola ritenuta correttamente motivata - la sentenza di merito che, con riferimento a quanto stabilito in materia, sino al 31 dicembre 1981, dalla contrattazione collettiva di settore applicabile ai dipendenti della soc. SAIPEM imbarcati su navi, aveva escluso la sussistenza di uno specifico compenso per il lavoro prestato nelle giornata di domenica ritenendo che il miglior trattamento accordato a tale personale trovasse giustificazione nella necessità di compensare modalità della prestazione lavorativa diverse dal lavoro domenicale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)