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Sez. L, Sentenza n. 14770 del 13/07/2005 (Rv. 582867 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Domanda proposta ai sensi dell'art. 130 D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 - Sentenza di merito pronunciata nei confronti dell'INPS - Ius superveniens - Legge 23 dicembre 1998, n.448 - Legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, limitatamente ai procedimenti di verifica della permanenza dei requisiti sanitari di benefici già disposti - Legittimazione passiva dell'INPS - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582867-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Nelle controversie di assistenza sociale la legittimazione passiva dell'INPS, esistente alla data di proposizione della domanda in forza dell'art. 130 d.lgs. 31 marzo 1998, n.112, in quanto ente ritualmente evocato in giudizio e nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di merito, permane anche se nel corso del giudizio è intervenuta la legge 23 dicembre 1998, n.448 la quale, fermo l'obbligo della prestazione a carico dell'INPS, attribuisce la legittimazione passiva, limitatamente ai procedimenti di verifica della permanenza dei requisiti sanitari di benefici già disposti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 130 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)