Sez. U, Sentenza n. 483 del 12/07/2000 (Rv. 538384 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi civili - Disciplina ex legge 537/93 e d.P.R. 698/94 - Esperimento negativo del procedimento amministrativo relativamente al requisito sanitario - Richiesta in giudizio di provvidenze economiche - Previo esperimento di azione di accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro - Necessità - Esclusione - Citazione in giudizio del Ministero degli Interni per l'ottenimento della prestazione assistenziale - Sufficienza - Richiesta anche dell'accertamento, con efficacia di giudicato, dello status di invalido - Chiamata in causa del Ministero del Tesoro - Necessità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Nel vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 537 del 1993 e dal regolamento approvato con d.P.R. n. 698 del 1994, il privato che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile ed abbia già ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario non è tenuto a chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del Ministero dell'Interno, essendo invece sufficiente che egli proponga un'unica azione nei confronti di quest'ultimo Ministero; la suddetta azione, peraltro, essendo volta all'affermazione del diritto alla prestazione pecuniaria richiesta, comporta un accertamento soltanto incidentale dello status di invalido, laddove la richiesta (del privato o del Ministero convenuto) di accertamento di tale status con efficacia di giudicato implica la chiamata in causa del Ministero del Tesoro.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 art. 1, DPR 21/09/1994 num. 698 art. 3 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)