Sez. 2 - , Sentenza n. 9815 del 13/04/2023 (Rv. 667534 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Spese legali - Assenza di convenzione tra le parti - Liquidazione ex art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2008 - Valori minimi - Derogabilità ad opera del giudice - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.
Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 6, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)