Sez. 5, Sentenza n. 20803 del 11/09/2013 (Rv. 628190 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di secondo grado - Intervento adesivo dipendente - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 14, comma terzo, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio solo i soggetti che, insieme al ricorrente, siano destinatari dell'atto impugnato o siano parti nel rapporto controverso.(Nell'enunciare il principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'intervento volontario adesivo dipendente della Regione Lazio nel giudizio di secondo grado, in quanto interessata perché destinataria dell'intero gettito dell'IRAP).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)