Sez. 5, Sentenza n. 32188 del 10/12/2019 (Rv. 656030 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo tributario - Intervento adesivo dipendente - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, l'intervento adesivo dipendente è ammissibile, anche in grado di appello, in tutte le ipotesi in cui l'atto impositivo può pregiudicare i diritti di un terzo (quale il coobbligato solidale dipendente) producendo, direttamente, effetti giuridici nei suoi confronti. (Fattispecie in tema di atto d'irrogazione di sanzioni a carico di associazione culturale in cui la S.C. ha escluso che quello in concreto proposto in primo grado dal legale rappresentante, quale coobbligato solidale, fosse qualificabile come intervento adesivo dipendente, trattandosi di vero e proprio ricorso contenente autonome censure).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)