Sez. 5, Sentenza n. 24064 del 10/11/2006 (Rv. 593945 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Natura impugnatoria - Conseguenze - Legittimazione - Destinatari dell'atto e parti del rapporto controverso - Intervento adesivo dipendente - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di intervento in appello del Comune nel giudizio di impugnazione di un atto di classamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, non è ammissibile l'intervento adesivo dipendente, il quale è incompatibile con la natura impugnatoria del giudizio, la cui introduzione è subordinata ad un termine di decadenza, e con l'art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, consentendo all'interveniente di proporre domande diverse da quelle avanzate dalle parti originarie soltanto qualora l'intervento abbia luogo entro il termine assegnato per l'impugnazione, riconosce la legittimazione ad intervenire ai soli soggetti che, in qualità di destinatari dell'atto o parti del rapporto controverso (ivi compresi, nel caso previsto dall'art. 2, comma secondo, del d.lgs. n. 546 cit., i singoli possessori), potrebbero proporre autonoma impugnazione, escludendo quindi la possibilità di spiegare intervento a tutela di interessi sui quali l'atto può produrre un effetto di pregiudizio o di vantaggio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva dichiarato inammissibile l'intervento in appello spiegato da un Comune in un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di un atto di classamento, escludendo che l'ente fosse destinatario dell'atto o parte del rapporto controverso).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)