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Sez. 1, Sentenza n. 11119 del 03/06/1987 Ud. (dep. 23/10/1987) Rv. 176889 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - PRESENTAZIONE DEI MOTIVI PRIMA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176889-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - PRESENTAZIONE DEI MOTIVI PRIMA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ.*

I motivi di ricorso per Cassazione con i quali si deducano vizi di motivazione, articolati congiuntamente alla dichiarazione d'impugnazione prima che sia nota la motivazione del provvedimento impugnato, devono essere dichiarati inammissibili per carenza del requisito della specificità richiesta dal settimo comma dell'art. 201 cod. proc. pen.. (Conf mass n 173804; (Conf mass n 173228; (Conf mass n 168332; (Conf mass n 166219).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 531

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)