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Sez. 3, Sentenza n. 1133 del 10/02/1999 (Rv. 523109 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Maggior danno da ritardata restituzione dell'immobile - Prova - Oggetto - Onere - Spettanza al locatore.
Stato
decisa il 1999-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523109-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

L'obbligo di risarcire il maggior danno posto dall'art. 1591 cod. civ. a carico del conduttore in mora nella riconsegna della cosa locata integra un caso di responsabilità contrattuale e presuppone la specifica prova, a carico del locatore, di una effettiva lesione del patrimonio consistente, per esempio, nel non aver potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato, nel non aver potuto utilizzare direttamente e tempestivamente il bene, nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo conveniente od in altre analoghe situazioni pregiudizievoli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)