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Sez. 6, Sentenza n. 37738 del 02/10/2002 Cc. (dep. 08/11/2002) Rv. 222850 - 01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - IN GENERE | Inammissibilità dell'impugnazione o dell'opposizione - Coincidenza del momento dell'irrevocabilità con quello del verificarsi di una causa di inammissibilità - Necessità dell'inutile decorrenza del termine per proporre l'impugnazione o l'opposizione o per impugnare l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità - Inammissibilità per altri motivi - Momento dell'irrevocabilità - Coincidenza con l'irrevocabilità del provvedimento che dichiara l'inammissibilità.
Stato
decisa il 2002-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222850-01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - IN GENERE

In tema di cosa giudicata, dalla lettura coordinata degli artt. 648, comma 2 e 591, comma 2 cod. proc. pen. emerge che, al di fuori dell'ipotesi della revisione, la sentenza diventa automaticamente irrevocabile soltanto nel caso in cui non sia stata affatto proposta impugnazione; invece, in presenza di una impugnazione, anche tardiva, il passaggio in giudicato si realizza soltanto allorché sia divenuto definitivo il provvedimento che ne dichiari l'inammissibilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)