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Sez. 1, Sentenza n. 26060 del 07/05/2013 Cc. (dep. 13/06/2013) Rv. 255830 - 01

COSA GIUDICATA - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - IN GENERE | Impugnazione asseritamente tardiva della sentenza di condanna - Fase dell'esecuzione già iniziata con l'ordine di esecuzione - Competenza a conoscere dell'esistenza del titolo esecutivo - Giudice dell'esecuzione.
Stato
decisa il 2013-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255830-01

COSA GIUDICATA - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - IN GENERE

L'accertamento dell'irrevocabilità del provvedimento di cognizione, e quindi l'accertamento della formazione del titolo esecutivo, compete al giudice dell'esecuzione una volta che il processo si trovi nella fase esecutiva, con la conseguenza che, iniziata tale fase, l'impugnazione avverso il provvedimento di cognizione dev'essere proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione, al quale solo spetta la verifica dell'eventuale assenza o non esecutività del titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 670 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)