Sez. 1, Sentenza n. 24643 del 18/05/2005 Cc. (dep. 04/07/2005) Rv. 232103 - 01
COSA GIUDICATA (Cod. proc. pen. 1988) - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - IN GENERE | Impugnazione asseritamente tardiva della sentenza di condanna - Fase dell'esecuzione già iniziata con l'ordine di esecuzione - Competenza a conoscere dell'esistenza del titolo esecutivo - Giudice dell'esecuzione.
COSA GIUDICATA (Cod. proc. pen. 1988) - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - IN GENERE
L'accertamento dell'irrevocabilità del provvedimento di cognizione, e quindi l'accertamento della formazione del titolo esecutivo, compete al giudice dell'esecuzione una volta che il processo si trovi nella fase esecutiva, con la conseguenza che, iniziata tale fase, l'impugnazione avverso il provvedimento di cognizione dev'essere proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione, al quale solo spetta la verifica dell'eventuale assenza o non esecutività del titolo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto della richiesta di revoca dell'ordine di esecuzione della pena e di contestuale conferma dell'esecutività del titolo, avendo rilevato che l'impugnazione dichiarata tardiva era stata proposta dopo l'emissione dell'ordine di esecuzione, che segna l'inizio della fase esecutiva).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)