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Sez. 1, Sentenza n. 2140 del 25/02/1995 (Rv. 490704 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA | Assicurazione per conto di chi spetta - stipulazione da parte del vettore - Diritti derivanti dal contratto - Assicurato - Spettanza - Vettore - Spettanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490704-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA

Dalla polizza di assicurazione per conto di chi spetta, diretta a garantire unicamente la persona che al momento dell'evento dannoso risulta essere proprietaria della merce, non può conseguire, in mancanza di apposita pattuizione, anche la copertura assicurativa del vettore che l'abbia stipulata. Pertanto, i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato ed il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza l'espresso consenso dell'assicurato medesimo; né può considerarsi legittimato il contraente in base ad un mandato tacito ad una successiva ratifica dell'operato processuale, ovvero per il solo fatto di aver già risarcito il danneggiato in base ad un contratto diverso (qual'è quello di trasporto o di spedizione), in quanto la stipulazione di un'assicurazione per conto di chi spetta, a copertura del rischio della perdita delle cose trasportate, non esonera il vettore dalla responsabilità verso il proprietario della merce, il quale, pur potendo agire direttamente verso l'assicuratore ex. art. 1891 cod.civ., abbia preferito agire contro il vettore in base al contratto di trasporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1891

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)