Sez. U, Sentenza n. 17615 del 23/02/2023 Cc. (dep. 27/04/2023) Rv. 284480 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria di cui all'art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993, come sostituito dall'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 141 del 2010 - Raddoppio delle pene previsto dall'art. 39 della legge n. 262 del 2005 - Applicabilità - Esclusione.
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La riformulazione dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riguardante il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria ad opera dell'art. 8, comma 2, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha comportato l'abrogazione tacita dell'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nella parte relativa al raddoppio delle pene comminate per il suddetto reato.
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132, Decreto Legisl. 13/08/2010 num. 141 art. 8 com. 2, Legge 28/12/2005 num. 262 art. 39, Preleggi art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)