Sez. 5 - , Sentenza n. 12777 del 16/11/2018 Ud. (dep. 22/03/2019) Rv. 275996 - 02
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria di cui all'art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993, come sostituito dall'art. 8, comma 2, d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141 - Raddoppio della sanzione penale previsto dall'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
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In materia di esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria, la disposizione dell'art. 8, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 141, avendo integralmente sostituito il testo originario dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riformulandone sia la parte precettiva che quella sanzionatoria, ha tacitamente abrogato, con riferimento a detta fattispecie, la previsione dell'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che stabiliva il raddoppio delle pene comminate, tra l'altro, dal predetto d.lgs. n. 385 del 1993. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto prescritte alcune violazioni, per il decorso del termine di sette anni e mezzo, determinato sulla base del massimo edittale previsto dalla legge del 2010).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132, Legge 28/12/2005 num. 262 art. 39, Legge 13/08/2010 num. 141 art. 8 com. 2, Preleggi art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)