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Sez. 5, Sentenza n. 18544 del 27/02/2013 Cc. (dep. 24/04/2013) Rv. 255192 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria - Raddoppio della sanzione penale previsto dall'art. 39 legge n. 262 del 28 dicembre 2005 - Abrogazione ad opera dell'art. 8 comma secondo, D.Lgs. 141 del 13 agosto 2010 - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255192-01

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In materia di abusivo esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria, la disposizione di cui all'art. 8 comma secondo, D.Lgs. n. 141 del 2010 non ha abrogato l'aumento di sanzione previsto dall'art. 39 legge 262 del 28 dicembre 2005.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2005 num. 262 art. 39, Legge 13/08/2010 num. 141 art. 8 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)