Sez. 2, Sentenza n. 5200 del 01/02/1986 Ud. (dep. 06/06/1986) Rv. 173035 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - CONTENUTO - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO IN TEMA DI PRESCRIZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - CONTENUTO - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO IN TEMA DI PRESCRIZIONE.*
La limitazione ai poteri del giudice superiore, fissata dal citato art. 515 cod. proc. pen., non è diretta a garantire all'imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore a confronto di quello usatogli nel precedente grado, ma soltanto ad impedire l'irrogazione di una pena più grave per specie o quantità. Pertanto è consentito al giudice di secondo grado, qualora siano impugnati gli elementi inerenti al fatto reato, di procedere a determinare la sua reale entità o qualificazione giuridica anche se è più grave di quella erroneamente ritenuta dal tribunale. Ne consegue la legittimità di una diversa qualificazione giuridica del fatto, da parte del giudice di appello (delitto invece che contravvenzione) che escluda la applicazione della prescrizione, possibile per il reato definito dal primo giudice. (V mass n 16964).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)