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Sez. 4, Sentenza n. 11105 del 21/05/1990 Ud. (dep. 04/08/1990) Rv. 185059 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - DIVERSA E PIÙ GRAVE QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185059-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - DIVERSA E PIÙ GRAVE QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

La limitazione ai poteri del giudice superiore, fissata dall'art. 515 cod. proc. pen., non è diretta a garantire all'imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore o non peggiore rispetto a quello usato nel precedente grado, ma soltanto ad impedire l'irrogazione di una pena più grave per specie o quantità e il venir meno di benefici già concessi, sicché, in caso di appello del solo imputato, deve ritenersi consentito al giudice di secondo grado, secondo l'espresso disposto del terzo comma del suddetto art. 515, dare al fatto, qualora siano investiti di impugnazione gli elementi ad esso inerenti, una diversa definizione giuridica, anche più grave, salva l'osservanza dei divieti di "reformatio in peius" e di superamento della Competenza del giudice di prime cure (fattispecie in cui il giudice di appello, investito del gravame dall'imputato, condannato in primo grado per furto tentato, aveva qualificato il fatto come furto consumato). (V mass n 178076; (V mass n 176876; (V mass n 174188; (V mass n 173035; (V mass n 172705; (V mass n 166343, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)