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Sez. 6, Sentenza n. 2669 del 28/10/1987 Ud. (dep. 27/02/1988) Rv. 177708 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - CONTENUTO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177708-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - CONTENUTO - CONSEGUENZE.*

Il potere del giudice di appello di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa e anche più grave di quella erroneamente ritenuta dal primo giudice, come non presuppone necessariamente un gravame del P.m., così non viene contraddetto dal principio dello effetto parzialmente devolutivo dell'appello. Tale principio va correttamente riferito alla esigenza della salvaguardia dei diritti già acquisiti dall'imputato in termini di pena e di benefici, senza riconoscerne altri in suo favore, e tanto meno quello alla immutabilità della qualificazione tecnico-giuridica del fatto, in pendenza di Azione penale non ancora esauritasi nel giudicato. (V mass n 173035; (V mass n 167601).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)