Sez. 5, Sentenza n. 25670 del 24/10/2008 (Rv. 605524 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Accettazione con beneficio d'inventario - Passività - Deduzione - Limiti ex artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 637 del 1972 - Applicabilità - Responsabilità limitata dell'erede beneficiato - Rinvio allo stato di graduazione di cui all'art. 490 cod. civ. - Portata - Determinazione del valore dei beni concretamente pervenuti - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
Ai fini della determinazione dell'imposta di successione, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non implica alcuna deducibilità delle passività diversa da quella ordinaria prevista per l'accettazione pura e semplice dagli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 637 del 1972; per converso, la responsabilità dell'erede beneficiato è limitata dall'art. 46, secondo comma, del d.P.R. citato, che rinvia all'art. 490 cod. civ., dunque alle risultanze dello stato di graduazione divenuto definitivo - che come tale si impone anche all'Amministrazione finanziaria, in quanto creditore dell'erede - assumendo peraltro esso esclusivo rilievo per determinare il valore dei beni in concreto pervenuti al predetto erede, così da permettere la sola fissazione della "cifra" costituente il limite della sua responsabilità per l'imposta di successione, che è obbligazione propria e personale dell'erede.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 490, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 7 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)