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Sez. 5, Sentenza n. 3349 del 11/02/2011 (Rv. 616725 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Accettazione con beneficio d'inventario - Passività - Deduzione - Limiti ex artt. 20 e ss. d.lgs. n. 346 del 1990 - Applicabilità - Responsabilità dell'erede beneficiato nel limite del valore della quota ereditaria - Rilevanza ai fini della riscossione dell'imposta - Configurabilità.
Stato
decisa il 2011-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616725-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

Ai fini della determinazione dell'imposta di successione, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non implica alcuna deducibilità delle passività diversa da quella ordinaria prevista per l'accettazione pura e semplice dagli artt. 20 e seguenti del d.lgs. 20 ottobre 1990, n. 346, ma rileva in sede di riscossione dell'imposta, essendo la responsabilità dell'erede (o del coerede) beneficiato, ai sensi dall'art. 36, secondo comma, del d.lgs. citato, contenuta "nel limite del valore della propria quota ereditaria", con la conseguenza che solo nel momento della riscossione dell'imposta le risultanze dello stato di graduazione civilistico, divenuto definitivo, possono assumere rilevanza per determinare il valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenuti al predetto erede, nel rispetto del limite della sua responsabilità per l'imposta di successione, determinata secondo le regole fiscali ordinarie.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/10/1990 num. 346 art. 20, Decreto Legisl. 20/10/1990 num. 346 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)